Mercoledì 22 Luglio 2020

 

Se un cliente finale alimenta un altro cliente finale non dichiarato, quest’ultimo è considerato “Cliente Nascosto”. Questo è quanto previsto da ARERA, con la definizione introdotta dalla delibera 539/2015/R/eel. Si tratta di una soluzione che spesso si verifica nei porti e negli aeroporti, ma di frequente il problema è presente anche a livello industriale, per esempio quando nei capannoni o negli uffici delle società di servizi si trovano più imprese con un’unica fattura di energia che viene ripartita fra diverse società.
Per sanare questa situazione l’ARERA nel 2015 ha approvato la delibera 539/2015/R/eel e il relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, completando il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e SDC (Sistemi di Distribuzione Chiusi).
Ai fini della ricomprensione nel Registro degli SDC, i potenziali gestori, entro il 30 settembre 2018, avrebbero dovuto inviare all’Autorità una dichiarazione contenente una serie di informazioni relative alle caratteristiche della rete privata classificabile come SDC.
Sull’applicabilità ai porti si era poi aperta la contestazione di alcuni operatori che avevano ritenuto detta disciplina non applicabile per la prevalenza delle leggi speciali in materia portuale rispetto alle norme comunitarie e nazionali inerenti ai mercati dell’energia elettrica. Con delibera 558/2019, l’ARERA ha risposto ritenendo queste critiche non fondate ed includendo quindi le reti portuali, ma anche le reti aeroportuali, nei Sistemi di Distribuzione Chiusi. Il motivo di tale inclusione, secondo quanto stabilito dall’ARERA, è legato all’identificazione delle attività erogate da porti e aeroporti che sono, secondo quanto precisato anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, attività di distribuzione di energia elettrica, sottoposte quindi ai poteri di regolazione attribuiti all’Autorità. L’Autorità, d’altra parte, ha considerato che la normativa poteva aver generato poca chiarezza sull’applicazione ai Porti/Aeroporti ed ha quindi deciso di posticipare il termine di decorrenza della regolamentazione al 1° Gennaio 2021.

Ad oggi l’ARERA non si è espressa in merito ad ulteriori proroghe dei termini e quindi il mancato adeguamento potrà comportare l’applicazione delle sanzioni previste.


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