08 Maggio 2023

Tera Academy

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Il Decreto PNRR 3 per l’energia rinnovabile, Legge del 21 aprile 2023 n°41, prevede “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC)”. Tra i vari interventi, segnaliamo quelli in ambito energetico ovvero “misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”.

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Decreto PNRR 3 ed energia: non più necessaria la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Infatti, per quanto riguarda la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, in aree idonee già sottoposte positivamente a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), non è più prevista la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) fino al 30 giugno 2024. Stiamo parlando di “aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonchè discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento” e per i seguenti interventi:

  • Impianti fotovoltaici con potenza complessiva fino a 30 MW ed eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo;
  • Impianti di accumulo elettrico;
  • Rinnovamento, potenziamento o ricostruzione integrale di impianti fotovoltaici esistenti, anche comprensivi di sistemi di accumulo con una potenza fino a 50 MW e che non prevedano una variazione dell’area occupata;
  • Repowering di impianti eolici esistenti con una potenza fino a 50 MW e che non prevedano una variazione dell’area occupata;
  • Impianti di produzione di energia rinnovabile di potenza fino a 50 MW offshore, ovvero al largo della costa che ricadano nelle aree specifiche del Piano di gestione dello spazio marittimo.

Il Decreto prevede, inoltre, procedure semplificate per l’installazione di impianti fotovoltaici ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Tali interventi sono considerati attività di manutenzione ordinaria e non straordinaria e quindi non richiedono permessi o autorizzazioni.

Viene anche semplificato l’iter per l’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole, pur rispettando determinati parametri.

Decreto PNRR 3 per l’energia rinnovabile: Comunità Energetiche Rinnovabili

L’Agenzia del demanio potrà costituire comunità energetiche rinnovabili anche per impianti superiori a 1 MW di concerto con le Amministrazioni dello Stato o con altre pubbliche amministrazioni centrali o locali.

Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi, possono, inoltre, accedere agli incentivi riservati alle comunità energetiche rinnovabili anche in caso di impianti a fonti rinnovabili (ivi inclusi gli impianti agrivoltaici) aventi potenza superiore ad 1 MW in deroga a quanto sancito dalla normativa di settore che prevedeva il limite di 1 MW; la medesima deroga si applica altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso.

Decreto PNRR 3: Impianti Agrivoltaici

Importanti le novità del fotovoltaico per quanto riguarda le zone agricole, dove gli impianti fotovoltaici sono considerati “manufatti strumentali all’attività” e quindi l’installazione sarà libera alle seguenti condizioni:

  • I pannelli devono essere collocati sopra le piantagioni, ad almeno 2 metri dal suolo e non devono essere supportati da fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
  • L’intervento deve essere realizzato in modo da garantire l’integrazione con le attività agricole, quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici.

In merito agli impianti agrivoltaici e in attuazione di quanto previsto sopra è stato, inoltre, inviato a Bruxelles per il via libera sugli aiuti di Stato, il decreto MASE che prevede in particolare il riconoscimento di un incentivo composto da un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili e una tariffa incentivante a valere sulla quota di energia elettrica prodotta e immessa in rete.

Il decreto MASE Agrivoltaico prevede una tariffa incentivante di 93 euro/MWh per gli impianti fino a 300 kW di potenza che scendono a 85 euro/MWh per quelli più grandi; costi ammissibili di 1.700 euro/kW per gli impianti fino a 300 kW e di 1.500 euro/kW per quelli più grandi.

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